Credito d’imposta per le imprese energivore
ARTICOLO 4 DL 17/22
L’articolo 4 del Decreto legislativo riconosce un credito d’imposta alle imprese che consumano molta energia per la loro attività.
Le imprese energivore potranno ottenere un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Pertanto, per usufruire del credito d’imposta, occorrerà dimostrare che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Inoltre, è importante ricordare che il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:
- l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
- il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Il Decreto Legislativo 17/2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA per le imprese ad alto consumo di energia
In riferimento a quanto sopra, ricordiamo che il credito d’imposta per le imprese energivore è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.
TRATTAMENTO FISCALE del CREDITO D’IMPOSTA per le spese relative all’energia
Infine, occorre ricordare che il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR
Per maggiori dettagli, chiamate in studio ai numeri: 0173-36.17.14 oppure 011-54.78.04 o scrivete a studioroletti@studioroletti.it
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