Iva ridotta solo per ristrutturazioni di casa

12 Gennaio 2024
Solo se ristrutturi casa potrai beneficiare dell’Iva ridotta !
La notizia arriva in seguito a una sentenza emessa ieri dalla Corte di Giustizia UE (causa C-433/22).
La lettura  della norma unionale punto 2, allegato IV (ora punto 10, allegato III) della Direttiva 2006/112/CE, fornita dalla Corte di Giustizia Europea, risulta in effetti molto restrittiva, sostenendo che gli Stati membri possono prevedere un’aliquota Iva ridotta per la «riparazione e ristrutturazione di abitazioni private…».

La decisione della Corte di Giustizia

In questo modo la Corte ha ribadito che:

  • con il termine «abitazione» è designato in genere un bene immobile destinato ad essere abitato e che, quindi, funge da residenza per una o più persone;
  • l’aggettivo «privata» si intende sottolineare, appunto, il fine propriamente abitativo, escludendo gli immobili aventi fini commerciali.

Quindi, solo la ristrutturazione e riparazione di immobili effettivamente abitati in quel momento possono beneficiare dell’aliquota ridotta.

Iva ridotta e abitazioni private: i chiarimenti

Tuttavia, ciò non significa che il bene deve essere occupato durante l’esecuzione delle ristrutturazioni, in quando la destinazione abitativa privata non cambia se l’immobile è utilizzato per alcuni periodi dell’anno o se resti inutilizzato per un certo periodo.

Pertanto, questa sentenza impone un confronto tra la norma nazionale, e la sua interpretazione ufficiale, rispetto al dettato unionale.

Infatti, la disposizione di riferimento è l’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 488/1999 che prevede l’Iva al 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti «su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata».

Quando si verifica la prevalenza della destinazione abitativa?

In base alla circolare 71/E/2000, la prevalenza della destinazione abitativa è verificata:

  • per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, a prescindere dall’effettivo utilizzo,
  • nel caso di fabbricati aventi più del 50% della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato.

In questo ultimo caso, l’Iva al 10% è applicabile anche alle parti comuni dell’edificio.

Cosa cambia con una lettura restrittiva della sentenza?

Ma una lettura restrittiva della sentenza emessa dalla Corte Europea potrebbe insinuare un dubbio circa la compatibilità delle due disposizioni, quella nazionale e quella della UE.

Vuoi più informazioni sull’Iva ridotta per la ristrutturazione delle abitazioni?

Chiamaci in Studio allo 0173-36.17.14 oppure allo 011- 54.78.04 o scrivici a studioroletti@studioroletti.it

 

Articoli collegati

ARTICOLI RECENTI